Rimpatrio Salma Extracomunitario
Nel caso in cui una persona a te cara fosse cittadino straniero extracomunitario deceduto in Italia, puoi decidere se dare degna sepoltura al defunto in territorio italiano oppure chiedere che sia rimpatriato nel suo paese di origine, tale procedura può essere attivata anche se la persona è sprovvista di documenti personali. Collaboriamo da anni con Onlus che si occupano di assistenza migranti, forniamo loro servizi all inclusive ti tutto il necessario per poter rimpatriare il defunto extracomunitario nel suo paese di origine. Funeralpass fornisce un servizio difficile da battere in termini di prezzo e qualità. Grazie alle nostre capacità, alla nostra compassione e alla nostra attenzione ai dettagli, ci siamo guadagnati la reputazione che abbiamo oggi.
Rimborso spese per rimpatrio salma extracomunitario
Il fondo per il rimpatrio è stato istituito presso l’Inps, con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario deceduto in Italia che ne sia privo. La contribuzione è stata soppressa dall’anno 2000, quindi si tratta di un fondo ad esaurimento e le domande potranno essere accolte nei limiti della capienza residua del fondo stesso.
Spetta al lavoratore subordinato extracomunitario.
In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari la richiesta può essere presentata da:
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parenti entro il 4° grado della persona deceduta, residenti in Italia;
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gli organismi rappresentativi di cittadini stranieri immigrati, formalmente istituiti presso le Amministrazioni Comunali;
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le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all’Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali;
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le associazioni od organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali.
Quali sono i requisiti necessari
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residenza in Italia;
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regolare permesso di soggiorno (anche scaduto purché la scadenza non sia superiore a sei mesi);
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valido rapporto di lavoro subordinato e per i quali sia stato versato (o sia dovuto) almeno un contributo obbligatorio;
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mancanza di mezzi economici per sostenere le spese a tal fine necessarie che deve essere attestata mediante una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal lavoratore stesso al momento della richiesta di intervento del Fondo. Per mancanza di mezzi economici deve intendersi il possesso, da parte del lavoratore extracomunitario, di un reddito il cui ammontare, nel corso dell’anno, non sia superiore a quello necessario per ottenere la pensione sociale.
Il lavoratore extracomunitario, poiché la legge espressamente non lo vieta, può beneficiare più di una volta della prestazione a carico del Fondo per il rimpatrio, purché il nuovo rapporto di lavoro, regolarmente costituito, non sia stagionale e siano trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio. In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari valgono gli stessi requisiti.
Chi non può usufruire del fondo per il rimpatrio:
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i lavoratori frontalieri;
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i lavoratori stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
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gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni e compiti specifici, per un periodo determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
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gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
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gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, salvo quanto previsto dal comma 2 della citata legge;
i marittimi; -
tutti i cittadini degli stati membri della CEE;
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i lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazioni di accordi internazionali.
Quanto spetta economicamente
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L’INPS si assume l'onere del rimpatrio sostenendo il costo del biglietto relativo al mezzo di trasporto di cui il lavoratore si servirà (aereo, treno, nave o altro mezzo pubblico).
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In caso di rimpatrio di salma di lavoratore subordinato extracomunitario l’Istituto rimborsa le spese funerarie e di trasporto per il rimpatrio della salma stessa alla persona che le ha sostenute.